Riduzione INAIL premi artigiani 2017

La riduzione INAIL  dei premi artigiani  per il 2017 è pari al 7.22% ed è applicabile a tutte le imprese artigiane senza infortuni nel biennio 2015/2016   

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato  del portale del proprio sito  il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2017 concernenti la riduzione dei premi per le imprese artigiane ai sensi dell’art.1, commi 780 e 781 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferito all’annualità 2017, adottato sulla base della determinazione INAIL n. 331 del 28.08.2017, in cui si prevede che: «La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2015/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e 781, lett. b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,22% dell’importo assicurativo dovuto per il 2017.

Si ricorda che ai sensi dei commi citati: «La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni [oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81], e dalle specifiche normative di settore»

Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2017

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