Agenti chimici nell’ambiente di lavoro: nuovi valori limite che dovranno confluire nel Testo Unico

I valori limite di esposizione professionale (indicati spesso come TLV –Threshold Limit Value) stabiliscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti in genere e per la maggioranza dei lavoratori, effetti negativi per ogni agente chimico dato, dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa.
In conformità alla norma vigente, i limiti indicati nelle direttive comunitarie, e quindi nelle norme nazionali, sono “destinati” a supportare i datori di lavoro ai fini della valutazione del rischio chimico, così come previsto dalla direttiva 98/24/CE1 e, in campo nazionale, dal Testo Unico di sicurezza (D.Lgs. 81/08).
In tale scenario, a valle della emanazione della direttiva n. 91/322/CEE2 che definiva i primi 27 valori limite indicativi di esposizione professionale – secondo quanto previsto dall’art.4, pgf. 4, lett. b) della direttiva 80/1107/CEE (come modificata dalla direttiva 88/642/CEE) – erano già stati definiti tre elenchi di TLV, con tre direttive emanate dall’UE, applicative della direttiva 98/24/CE e nella fattispecie:
• Direttiva 2000/39/CE dell’8 giugno 2000 – relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi (GUUE L142 del 16 giugno 2000).
• Direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006 – che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale (GUUE L38 del 9 febbraio 2006), (recepita con D.M. 4 febbraio 2008).
• Direttiva CEE 2009/161/CE del 17 dicembre 2009 – che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale Commissione CE (GUUE L338 del 19 dicembre 2009, (recepita con D.M. 6 agosto 2012).
Successivamente, con Direttiva (UE) 2017/164 (GUUE L127 del 01.02.2017) della Commissione, del 31.01.2017 – e sempre in attuazione della direttiva 98/24/CE – l’UE ha definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale, stabilendo che gli Stati membri definiscano valori limite nazionali tenendo conto dei valori limite fissati dall’UE. L’elenco cui si fa riferimento è riportato nella Tabella 1. Sia le modifiche alle citate direttive, che l’adozione dei valori limite in parola, dovranno essere recepite dagli Stati Membri entro il 21 agosto 2018. Entro tale data, i valori indicati dovranno pertanto, a livello nazionale, confluire nel D.Lgs. 81/2008 (Allegato XXXVIII).

Fonte Ambiente&sicurezza sul lavoro giugno-luglio 2018

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