Definita la denominazione commerciale di pane “fresco” e “conservato”

Definita la denominazione commerciale di pane “fresco” e “conservato”

CNA Agroalimentare da tempo ha sollevato un problema sia di mercato che di salute per quello che concerne il settore della panificazione. Negli ultimi due anni l’importazione dall’Est Europa di pane precotto surgelato è aumentata del 91%, con un fatturato passato da 4 a 8 milioni di euro l’anno. Il consumo è in calo, le ultime stime parlano di meno di 80 grammi a testa contro i 180 del 2000, ma soprattutto è in calo la qualità.

Finalmente è stato pubblicato il Regolamento che disciplina la denominazione di “panificio”, di “pane fresco” e di “pane conservato” con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n, 131 del 1° ottobre 2018. Il provvedimento entrerà in vigore il 19-12-2018.

Ecco le definizioni di cui sopra

panificio: si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale

pane fresco: il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante. E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto

pane conservato o a durabilità prolungata: il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, e’ posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonche’ le eventuali modalita’ di conservazione e di consumo.

Si spera che il provvedimento sul pane fresco consenta ad arginare un fenomeno pericoloso per la salute del mercato artigiano (che è basato slla qualità prima di tutto) e soprattutto per la salute dei consumatori.

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Definita la denominazione commerciale di pane “fresco” e “conservato”

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