Una legge contro lo spreco alimentare

Una legge contro lo spreco alimentare

Con la legge n. 166/2016Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta’ sociale e per la limitazione degli sprechi” sono definite misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari.

In base a questa legge gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.

I soggetti donatari devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Ovviamente le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita’ con metodo aerobico.

Gli alimenti che presentano irregolarita’ di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

E’ consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari.

Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilita’ di chi effettua le attivita’ medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Sono inoltre definite modalità di cessione dei prodotti alimentari per cui:

  • Le cessioni di alimenti sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purche’ siano garantite l’integrita’ dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
  • Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita

Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni delle eccedenze alimentari devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita’ a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall’articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155 (cosiddetta legge del Buon Samaritano).

Ai fini di tali cessioni gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualita’ e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti. e adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinabili a consumo umano e non umano.

La legge definisce misure anche nell’ambito del sequestro di alimenti idonei al consumo umano: «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l’autorita’ di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita’ civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta’ e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita’ d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita’ sociale nonche’ attraverso forme di mutualita’, compresi i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»

Per saperne di più

CNA Nazionale: Disciplina fiscale delle cessioni gratuite di merce alle ONLUS e altri enti

https://www.bancoalimentare.it

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

Una legge contro lo spreco alimentare

tempo di lettura: 3 min