Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

L‘ Assemblea della Camera, l’11 maggio 2022, ha approvato definitivamente la proposta di legge recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. E’ stata quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 maggio 2022, n. 61. Approfondiamo il provvedimento.

La legge, che si compone di 8 articoli, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare ulteriori iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti e per la promozione dell’incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.

Le finalità del Decreto sono diverse e volte a valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta; a favorire il consumo dei predetti prodotti e a garantire un’adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.

A tali fini rivestono primaria importanza le seguenti definizioni:

prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: sono quei prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione.

prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: sono i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

La Legge stabilisce che i comuni debbano riservare almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta; inoltre la norma prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta, appositi spazi all’interno delle aree del mercato; riserva ancora la possibilità agli stessi imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli oggetto del provvedimento.

Viene prevista l’istituzione dei loghi “chilometro zero” e “filiera corta”, ma questi loghi non potranno essere apposti sui prodotti, sulle confezioni o su qualsiasi imballaggio ma potranno essere esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all’interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Possono anche essere pubblicati in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione di questi prodotti.

Si resta in attesa dell’emanazione delle specifiche condizioni e modalità di attribuzione di tali loghi che saranno definite con apposito Decreto dai Ministeri competenti.

Sanzioni: chiunque utilizzi le definizioni previste all’articolo 2 del Decreto o i loghi di cui all’articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

 

Info line

AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

tempo di lettura: 2 min