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Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

L‘ Assemblea della Camera, l’11 maggio 2022, ha approvato definitivamente la proposta di legge recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. E’ stata quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 maggio 2022, n. 61. Approfondiamo il provvedimento.
La legge, che si compone di 8 articoli, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare ulteriori iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti e per la promozione dell’incontro diretto tra produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
Le finalità del Decreto sono diverse e volte a valorizzare e promuovere i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta; a favorire il consumo dei predetti prodotti e a garantire un’adeguata informazione al consumatore sulla loro origine e specificità.
A tali fini rivestono primaria importanza le seguenti definizioni:
– prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: sono quei prodotti che provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola posti a una distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione.
– prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: sono i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.
La Legge stabilisce che i comuni debbano riservare almeno il 30 per cento del totale dell’area destinata al mercato agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta; inoltre la norma prevede che, in caso di apertura di mercati agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta, appositi spazi all’interno delle aree del mercato; riserva ancora la possibilità agli stessi imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli oggetto del provvedimento.
Viene prevista l’istituzione dei loghi “chilometro zero” e “filiera corta”, ma questi loghi non potranno essere apposti sui prodotti, sulle confezioni o su qualsiasi imballaggio ma potranno essere esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione e all’interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Possono anche essere pubblicati in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione di questi prodotti.
Si resta in attesa dell’emanazione delle specifiche condizioni e modalità di attribuzione di tali loghi che saranno definite con apposito Decreto dai Ministeri competenti.
Sanzioni: chiunque utilizzi le definizioni previste all’articolo 2 del Decreto o i loghi di cui all’articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.